Membri del Consiglio di amministrazione
Presidente: Nicola Rossi
Consigliere: Ilaria Pagliarini – pagliarini.ila@gmail.com
Consigliere: Luca Rovetta – disfo@libero.it
Consigliere: Arianna Arganese – avv.arganese@studiolegalearganese.it
Dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità CDA 2023
Bilanci Consuntivi e Preventivi
Bilanci consuntivi 2022 e preventivi 2023 Amm.ne Legato Albani
Bilanci consuntivi 2022 e preventivi 2023 Amm.ne Patrimonio Collegio Raffaello
Bilanci consuntivi 2021 e preventivi 2022 Amm.ne Legato Albani
Bilanci consuntivi 2021 e preventivi 2022 Amm.ne Patrimonio Collegio Raffaello
Bilanci consuntivi 2020 e preventivi 2021 Amm.ne Legato Albani
Bilanci consuntivi 2020 e preventivi 2021 Amm.ne Patrimonio Collegio Raffaello
Bilanci consuntivi 2019 e preventivi 2020 Amm.ne Legato Albani
Bilanci consuntivi 2019 e preventivi 2020 Amm.ne Patrimonio Collegio Raffaello
Bilanci consuntivi 2018 e preventivi 2019 Amm.ne Legato Albani
Bilanci consuntivi 2018 e preventivi 2019 Amm.ne Patrimonio Collegio Raffaello
STATUTO ORGANICO DELLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COLLEGIO-CONVITTO “RAFFAELLO” E DEL LEGATO ALBANI.
Approvato con deliberazione della G. M. n°161 in data 22/6/1945, vistata dalla G.P.A. il 4/9/1945 col n° 8894.
AGGIORNAMENTI APPORTATI:
Art. 13 – delibera del Consiglio Comunale n° 199 del 12/10/1963.
Art. 8 – delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 26/1/1974.
CAPO I°
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 – Il Consiglio di Amministrazione del Patrimonio del Collegio–Convitto “Raffaello” e del Legato Albani è composto dal Capo dell’Amministrazione Comunale o di un suo delegato, che è di diritto Presidente e di quattro cittadini nominati dalla Giunta Comunale.
I Consiglieri si rinnovano ogni quadriennio, il Consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere cessato per qualsiasi ragione dall’ufficio durante il quadriennio di durata del Consiglio, rimane in carica sino al termine del quadriennio stesso.
Art. 2 – Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione assiste, con voto consultivo, il Rettore del Collegio.
Art. 3 – Il Consiglio si aduna, normalmente, una volta al mese.
Convocazioni straordinarie possono essere indette quando il bisogno lo esiga e quando ne facciano richiesta tre dei suoi componenti con domanda scritta e firmata, diretta al Presidente, nella quale debbono essere speciificati gli oggetti della convocazione.
Art. 4 – L’ordine del giorno, compilato a cura del Presidente, con la indicazione precisa degli argomenti da trattare, viene comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza, insieme con l’invito di convocazione.
Art. 5 – Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno tre membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed a scrutinio palese.
E’ indetto lo scrutinio segreto quando il Presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il verbale dell’adunanza è approvato seduta stante o all’aprirsi della seduta immediatamente successiva ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 6 – Il consiglio di Amministrazione:
provvede agli affitti dei fabbricati;
esamina ed approva entro il 31 ottobre, il bilancio preventivo per l’anno successivo;
cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio;
Autorizza preventivamente l’esecuzione delle spese straordinarie anche se queste siano già iscritte in bilancio;
determina, caso per caso, con deliberazioni motivate, quando sia da adottare la licitazione privata per i contratti non eccedenti il valore di lire duemila;
stabilisce, entro il 31 gennaio, il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario, approva i risultati della gestione, esamina ed approva il conto consuntivo.
Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione:
procede alla nomina di tutto il personale del collegio, a norma delle disposizioni contenute nel regolamento speciale;
ha la vigilanza continua sull’andamento del convitto e sulle gestioni, di qualsiasi natura, affidate all’economo: a tale scopo delega uno dei consiglieri:
– ad ispezionare, insieme col rettore, ogni bimestre, la situazione contabile ed amministrativa ed a fare la verifica della cassa interna del convitto;
– a visitare il Collegio-Convitto, ogni volta che ne ravvisi l’apportunità, per verificare se tutti i servizi siano ben organizzati e funzionino regolarmente, se i locali, le suppellettili ed i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole della igiene e dell’ordine, se le forniture siano fatte a buone condizioni e se siano sottoposte ad efficace controllo. Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite, il Consigliere delegato riferisce al Consiglio d’Amministrazione nella prossima adunanza.
Art. 8 – Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale e non diventano esecutive se non quando siano state approvate dallo stesso, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Patrimonio del Collegio “Raffaello” e del Legato Albani che abbiano per oggetto affari eccedenti l’ordinaria amministrazione ed in particolar modo:
- il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito;
- le locazioni e conduzioni oltre i nove anni;
- le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni;
- le accensioni di debiti;
- le transazioni;
- le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- le affrancazioni di rendite e di censi;
- l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria ad un’altra del bilancio.
Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, deliberare per ragioni di urgente necessità, che sia eseguite immediatamente deliberazioni comprese nelle categorie di cui all’articolo precedente.
La necessità ed urgenza debbono essere dimostrate con particolare relazione dettagliata.
Le deliberazioni dichiarate dal Consiglio di Amministrazione immediatamente esecutive a norma dei precedenti commi, sono sottoposte alla ratifica dell’autorità superiore.
Art. 10 – Non sono eleggibili alle funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione:
- gli impiegati e salariati del Patrimonio del Collegio-Convitto “Raffaello” e del Legato “Albani”, del Comune e degli Istituti di Beneficenza aventi esistenza giuridica;
- coloro che hanno maneggio del denaro dell’istituto e che non hanno reso il conto in dipendenza di una amministrazione precedente;
- coloro che hanno lite vertente con l’amministrazione;
- coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell’interesse dell’Ente.
CAPO II
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Art. 11 – L’Amministrazione del Patrimonio del Collegio–Convitto “Raffaello” e del Legato “Albani” esplica le proprie funzioni per mezzo dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 12 – Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 – Le funzioni di Segretario sono affidate, per incarico, a persona in possesso di Laurea in giurisprudenza, o diploma di ragioneria, o licenza di altra Scuola Media Superiore con patente di Segretario Comunale.
Art. 14 – Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da approvarsi nei modi stabiliti dall’articolo 9 del presente statuto, viene fissato lo stipendio da corrispondersi al Segretario.
Art. 15 – Il segretario ha diritto al trattamento di riposo; pertanto viene iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai segretari comunali od altri impiegati, istituita con la legge 6 marzo 1904 n°88, oppure all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 16 – Al segretario dell’Amministrazione sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
CAPO III
PATRIMONIO
Art. 17 – Viene compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, nonché di tutti i titoli, carte e scritture che vi si riferiscono.
Tale inventario è riveduto ogni quadriennio, allorché si ricostituisce il Consiglio di Amministrazione ed è tenuto al corrente mediante aggiunte e modificazioni corrispondenti alle variazioni nel patrimonio.
L’inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse, in copia, all’Amministrazione Comunale.
Art. 18 – Le somme derivanti dalla trasformazione e dall’alienazione di beni facenti parte del patrimonio sono investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato.
Le economie di gestione vengono impiegate nel modo più utile e, preferibilmente, nell’accrescimento e nel miglioramento delle suppellettili e nei restauri dell’edificio.
I titoli di rendita di cui al primo comma del presente articolo sono depositati presso l’Esattore-Tesoriere che ne rilascia apposita ricevuta.
Art. 19 – L’esazione delle entrate ed il pagamento delle spese compete all’Esattoria- Tesoreria del Comune.
La cauzione prestata per il servizio di esattoria-tesoreria comunale è vincolata anche per il servizio di tesoreria dell’Amministrazione.
Art. 20 – Tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti il servizio di esattoria-tesoreria comunale, sono applicabili all’Amministrazione del Patrimonio del Collegio-Convitto “Raffaello” e del Legato “Albani”.
Art. 21 – L’anno finanziario ha inizio il I° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – L’Amministrazione del patrimonio del Collegio-convitto “Raffaello” e del Legato “Albani” può, ove lo ritenga opportuno, conferire a persona ritenuta idonea la conduzione diretta del Collegio-Convitto.
Art. 23 – La conduzione di cui all’articolo precedente viene regolata da apposito capitolato da approvarsi dalla superiore autorità scolastica.
Art. 24 – Nel caso previsto dall’articolo 22 non sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del presente statuto.
Art. 25 – E’ abrogato lo statuto stabilito dal Commissario Prefettizio del Comune di Urbino con atto n° 153 del 2/9/1937, approvato dalla G.P.A. di Pesaro e Urbino il 27/9/1937 col n° 27209/2a.